ALLEGATO “A” DEL NUMERO 35.647/ 17.198 DI REPERTORIO
STATUTO
Art. 1
L’Associazione Nazionale Ex Deportati (già Associazione Nazionale ex Deportati Politici) nei campi nazisti, ente morale per decreto del Presidente della Repubblica n. 1377 del 5 novembre 1968, che verrà in seguito indicata come A.N.E.D. costituì la Fondazione avente la denominazione:
“Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti ONLUS”.
La Fondazione ha deciso di aderire alla riforma del Terzo Settore con la seguente nuova denominazione:
” Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli – Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti ETS “.
La Fondazione ha sede in Milano, via Dogana n. 3.
Art. 2
2.1 La fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
La Fondazione riconosce, promuove e valorizza il volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con organismi di volontariato legalmente costituiti, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Fondazione provvede all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2.2 La Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall’art. 5 D. Lgs. 117/2017:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
La fondazione potrà inoltre esercitare le attività, diverse da quelle di cui all’articolo 5 D.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
2.3 L’attività di cui sopra si estrinseca nella gestione di una biblioteca e di un archivio aperto al pubblico, conservati nella Sede della Fondazione in Milano già valutati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, la quale in data 8 settembre 2004 ha dichiarato di interesse storico particolarmente importante l’archivio in possesso della Fondazione Memoria della Deportazione.
2.4 Gli utili e gli avanzi di gestione debbono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.
2.5 È scopo della Fondazione la promozione degli studi e la raccolta di documenti sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria storica e l’insegnamento della vicenda concentrazionaria.
2.6 La Fondazione intende, attraverso la ricerca storica e lo sviluppo permanente dell’istruzione e della cultura, favorire la maturazione civile delle nuove generazioni facendo si che possano venire a conoscenza dei fatti di deportazione e delle azioni in cui si concretizzò l’oppressione nazifascista.
2.7 La Fondazione intende altresì, sempre favorendo lo studio e la raccolta documentale, continuare la valorizzazione, in campo nazionale ed internazionale europeo del grande contributo dei deportati alla causa della Resistenza, riaffermandone così gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, di solidarietà e di uguaglianza.
2.8 Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà, realizzando anche rapporti ed intese con altre Associazioni o Istituzioni, a titolo esemplificativo, organizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, incontri, mostre, manifestazioni; potrà promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui; potrà organizzare conferenze, corsi, seminari e viaggi studio; curare la costituzione e conservazione di archivi, memoriali e monumenti; curare la diffusione con ogni mezzo dei risultati degli studi delle ricerche e della sua attività; istituire e sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni.
2.9 La Fondazione terrà in particolare evidenza i luoghi dai quali si è irradiata la deportazione nei Lager nazisti.
2.10 La Fondazione perseguirà istituzionalmente l’attività di potenziamento e di arricchimento della Biblioteca e dell’Archivio posti sotto il controllo ed il riconoscimento da parte dei Beni Culturali del Ministero.
La Fondazione avrà particolare cura nella conservazione del patrimonio bibliotecario e archivistico ricevuto in dote dall’ANED, frutto di una attività di ricerca e di raccolta ultracinquantennale dell’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti e in via costante farà ricerche e acquisti per arricchire sempre di più i documenti di archivio e il patrimonio bibliografico che costituiscono il patrimonio fondamentale, culturalmente vivo e fruibile della Fondazione, avvalendosi, per la cura, per la conservazione, per l’arricchimento dei documenti di archivio e del patrimonio bibliografico, della guida e della consulenza del Comitato Storico Scientifico che fa parte delle strutture previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto per la vita e per la funzionalità della Fondazione.
In particolare la Fondazione si impegna:
-a conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario;
-a raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive sulla guerra, sulla deportazione politica, sulla lotta antifascista e di liberazione e a studiare il nesso tra memoria e storia contemporanea;
-a raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli studiosi, anche in collaborazione con gli archivi dello Stato, con gli archivi regionali e con gli archivi locali, le fonti dello studio della storia nazionale e internazionale;
-a promuovere la ricerca della storia contemporanea;
-ad assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, mediante i mezzi ritenuti più idonei (pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, strumenti informatici);
-a fornire agli studiosi la consulenza e i servizi culturali utili alla ricerca nei settori di archivio, biblioteca e didattica, anche in collaborazione con le strutture degli Istituti Storici esistenti dal 1947 sul territorio nazionale, associati e rappresentanti dall’INSMLI;
-a svolgere un’attività di interesse generale di formazione e di aggiornamento per i docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), col Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e con il Ministero della Cultura (MIC) anche in collaborazione con le strutture degli Istituti Storici rappresentati dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.
Art. 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Lire 100.000.000 (centomilioni) indicata nell’atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante. Verrà inoltre integrato dall’A.N.E.D. con la biblioteca, con i quadri per le mostre, con l’archivio fotografico.
Tale patrimonio potrà essere aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore di potenziamento della Istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i proventi delle attività consentite agli Enti Terzo Settore dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.
Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento dei beni, che perverranno alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Art. 4
4.1 Sono organi della Fondazione:
il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei Garanti, l’Organo di Controllo, il Comitato Storico scientifico, il Direttore.
4.2 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 a un massimo di 13 membri, salvo il potere di cooptazione di cui all’art. 5.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente e resta in carica 4 anni.
4.3 Il Primo Consiglio è stato nominato nell’atto costitutivo.
Art.5
5.1 E’ membro di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dell’A.N.E.D..
5.2 Qualora uno dei Consiglieri cessi dall’incarico provvederà alla sua sostituzione entro 180 giorni il Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere di amministrazione così eletto resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’organo.
5.3 Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di cooptare altri Consiglieri oltre quelli già in funzione, sino a un massimo di 13 qualora si manifestino utili per il prestigio o per i benefici patrimoniali della Fondazione.
Art. 6
6.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
6.2 Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in atto, i nuovi componenti saranno nominati dal Consiglio stesso tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza preferibilmente deportati superstiti e loro familiari e discendenti.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione in assenza del Presidente è presieduto di diritto dal Vice Presidente piu’ anziano di eta’ e in assenza di Vice Presidenti dal componente più anziano di eta’.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione
8.1 Redige entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l’anno seguente ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.
Il bilancio preventivo di esercizio e il bilancio consuntivo di esercizio dovranno essere inviati al Comitato dei Garanti il quale potrà’ formulare le proprie osservazioni.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per la utilizzazione delle dette rendite annuali attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.
Art. 9
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi;
- d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendano necessarie;
- e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità Tutorie;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il direttore sentito il Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente piu’ anziano di eta’.
Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata diramato almeno quindici giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o con posta elettronica certificata.
Art. 11
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese, quando lo statuto non preveda maggioranze qualificate.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 12
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la eventuale retribuzione.
Art. 14
I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione di ufficio.
Art. 15
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 16 Il Comitato dei Garanti
16.1 Il Comitato dei Garanti e’ composto da tre membri effettivi e uno supplente scelti tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza preferibilmente tra i superstiti dei campi di annientamento nazisti e i loro familiari e discendenti.
Esso viene nominato dal Consiglio Nazionale dell’ANED e resta in carica per quattro anni.
16.2 Il Comitato dei Garanti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; formula osservazioni sui bilanci, sulla nomina dell’Organo di Controllo e dà, unitamente al Comitato Storico Scientifico, il suo parere sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 Il Direttore
Al direttore e’ affidata la conduzione, la direzione amministrativa e la gestione esecutiva della Fondazione.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Storico Scientifico senza diritto di voto.
I compensi annuali al direttore per l’attività svolta sono deliberati dal c.d.a..
Art.18 L’Organo di Controllo
L’Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo collegiale è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell’organismo di vigilanza.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell’apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I compensi all’Organo di Controllo e/o per l’attività di Revisore Legale dei conti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. L’Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
Art. 19
19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza il Comitato Storico Scientifico, composto dal Presidente della Fondazione e da un minimo di tre a un massimo di sette membri, scelti fra personalità la cui collaborazione sia funzionale agli elevati scopi della Fondazione. Il Comitato Storico Scientifico elegge al suo interno il Presidente al quale competono la convocazione e la gestione del Comitato stesso.
19.2 Il Comitato Storico Scientifico ha funzioni consultive e propositive.
Esso si riunisce in seguito a convocazione, con lettera raccomandata, con posta elettronica certificata o con telegramma del Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o necessario, per chiederne un parere o recepirne una proposta, in particolare per l’esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 16.2.
Art. 20
In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo sociale competente operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.
Art. 21 Norma di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.
Approvato, 16 Marzo 2026
Iscrizione al RUNTS: – Decreto dirigenziale (rep. n. 170682; C.F. 97301030157) Fasc. n 8.5/2026/434, 10 aprile 2026

