Statuto

ALLEGATO “A” DEL NUMERO 35.647/ 17.198 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1

L’Associazione Nazionale Ex Deportati (già Associazione Nazionale ex De­portati Politici) nei campi nazisti, ente morale per decreto del Presidente della Re­pubblica n. 1377 del 5 novembre 1968, che verrà in seguito indicata come A.N.E.D. costituì la Fondazione avente la denominazione:

“Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager na­zisti ONLUS”.

La Fondazione ha deciso di aderire alla riforma del Terzo Settore con la seguente nuova denominazione:

” Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ra­velli – Centro Studi e Documentazione sulla Resistenza e sulla Deportazione nei lager nazisti ETS “.

La Fondazione ha sede in Milano, via Dogana n. 3.

Art. 2

2.1   La fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fina­lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusi­va o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volon­taria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzio­ne o scambio di beni o servizi.

La Fondazione riconosce, promuove e valorizza il volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con organismi di volontariato legalmente costituiti, ope­ranti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servi­zi e presidi. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non può essere retri­buita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rim­borsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettiva­mente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qual­siasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro re­tribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Fondazione provvede all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2.2   La Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall’art. 5 D. Lgs. 117/2017:

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte­resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse ge­nerale di cui al presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non­violenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei di­ritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazio­ne di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.

La fondazione potrà inoltre esercitare le attività, diverse da quelle di cui all’articolo 5 D.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle atti­vità di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche vo­lontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2.3 L’attività di cui sopra si estrinseca nella gestione di una biblioteca e di un archi­vio aperto al pubblico, conservati nella Sede della Fondazione in Milano già valuta­ti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, la quale in data 8 settembre 2004 ha dichiarato di interesse storico parti­colarmente importante l’archivio in possesso della Fondazione Memoria della De­portazione.

2.4 Gli utili e gli avanzi di gestione debbono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

2.5 È scopo della Fondazione la promozione degli studi e la raccolta di documenti sulla deportazione nazifascista, affinché resti operante nel tempo la memoria stori­ca e l’insegnamento della vicenda concentrazionaria.

2.6 La Fondazione intende, attraverso la ricerca storica e lo sviluppo permanente dell’istruzione e della cultura, favorire la maturazione civile delle nuove generazio­ni facendo si che possano venire a conoscenza dei fatti di deportazione e delle azio­ni in cui si concretizzò l’oppressione nazifascista.

2.7 La Fondazione intende altresì, sempre favorendo lo studio e la raccolta docu­mentale, continuare la valorizzazione, in campo nazionale ed internazionale euro­peo del grande contributo dei deportati alla causa della Resistenza, riaffermandone così gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace, di solidarietà e di uguaglian­za.

2.8 Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà, realizzando anche rapporti ed intese con altre Associazioni o Istituzioni, a titolo esemplificativo, orga­nizzare direttamente o indirettamente ricerche, studi, convegni, incontri, mostre, manifestazioni; potrà promuovere, coordinare e sovvenzionare iniziative analoghe altrui; potrà organizzare conferenze, corsi, seminari e viaggi studio; curare la costi­tuzione e conservazione di archivi, memoriali e monumenti; curare la diffusione con ogni mezzo dei risultati degli studi delle ricerche e della sua attività; istituire e sovvenzionare premi, borse di studio, finanziare pubblicazioni.

2.9 La Fondazione terrà in particolare evidenza i luoghi dai quali si è irradiata la de­portazione nei Lager nazisti.

2.10 La Fondazione perseguirà istituzionalmente l’attività di potenziamento e di ar­ricchimento della Biblioteca e dell’Archivio posti sotto il controllo ed il riconosci­mento da parte dei Beni Culturali del Ministero.

La Fondazione avrà particolare cura nella conservazione del patrimonio biblioteca­rio e archivistico ricevuto in dote dall’ANED, frutto di una attività di ricerca e di raccolta ultracinquantennale dell’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti e in via costante farà ricerche e acquisti per arricchire sempre di più i documenti di archivio e il patrimonio bibliografico che costituiscono il patrimonio fondamentale, culturalmente vivo e fruibile della Fondazione, avvalendosi, per la cura, per la conservazione, per l’arricchimento dei documenti di archivio e del pa­trimonio bibliografico, della guida e della consulenza del Comitato Storico Scientifi­co che fa parte delle strutture previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto per la vi­ta e per la funzionalità della Fondazione.

In particolare la Fondazione si impegna:

-a conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario;

-a raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive sulla guerra, sulla de­portazione politica, sulla lotta antifascista e di liberazione e a studiare il nesso tra memoria e storia contemporanea;

-a raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli studiosi, anche in collabora­zione con gli archivi dello Stato, con gli archivi regionali e con gli archivi locali, le fonti dello studio della storia nazionale e internazionale;

-a promuovere la ricerca della storia contemporanea;

-ad assicurare la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifi­ca, mediante i mezzi ritenuti più idonei (pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, audiovisivi, strumenti informatici);

-a fornire agli studiosi la consulenza e i servizi culturali utili alla ricerca nei settori di archivio, biblioteca e didattica, anche in collaborazione con le strutture degli Isti­tuti Storici esistenti dal 1947 sul territorio nazionale, associati e rappresentanti dal­l’INSMLI;

-a svolgere un’attività di interesse generale di formazione e di aggiornamento per i docenti, di ricerca, mediazione e consulenza didattica, stabilendo rapporti di colla­borazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), col Ministero dell’U­niversità e della Ricerca (MUR) e con il Ministero della Cultura (MIC) anche in col­laborazione con le strutture degli Istituti Storici rappresentati dall’Istituto Naziona­le Ferruccio Parri.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Lire 100.000.000 (centomilioni) indicata nell’atto di costituzione della Fondazione, del quale il pre­sente statuto è parte integrante. Verrà inoltre integrato dall’A.N.E.D. con la bibliote­ca, con i quadri per le mostre, con l’archivio fotografico.

Tale patrimonio potrà essere aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed eroga­zioni di quanti abbiano desiderio ed amore di potenziamento della Istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo pa­trimonio e con i proventi delle attività consentite agli Enti Terzo Settore dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la rea­lizzazione delle attività statutarie.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia­le. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmen­te anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in con­comitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attra­verso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risor­se proprie e di terzi, inclusi volontari dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento dei beni, che perver­ranno alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fonda­zione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o re­golamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzio­ne, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi­nate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli or­gani sociali.

Art. 4

4.1 Sono organi della Fondazione:

il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei Garanti, l’Organo di Controllo, il Comitato Storico scientifico, il Direttore.

4.2 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un mi­nimo di 9 a un massimo di 13 membri, salvo il potere di cooptazione di cui all’art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente e resta in carica 4 anni.

4.3 Il Primo Consiglio è stato nominato nell’atto costitutivo.

Art.5

5.1 E’ membro di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante desi­gnato dal Consiglio Nazionale dell’A.N.E.D..

5.2 Qualora uno dei Consiglieri cessi dall’incarico provvederà alla sua sostituzione entro 180 giorni il Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere di amministrazione così eletto resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’organo.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di cooptare altri Consiglieri oltre quelli già in funzione, sino a un massimo di 13 qualora si manifestino utili per il prestigio o per i benefici patrimoniali della Fondazione.

Art. 6

6.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

6.2 Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in atto, i nuovi componenti sa­ranno nominati dal Consiglio stesso tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza preferibilmente deportati superstiti e loro familiari e discendenti.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione in assenza del Presidente è presieduto di di­ritto dal Vice Presidente piu’ anziano di eta’ e in assenza di Vice Presidenti dal com­ponente più anziano di eta’.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

8.1 Redige entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l’anno seguente ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendicon­to gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di mis­sione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l’andamento economi­co e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Qualora partico­lari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio di esercizio può avvenire en­tro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio preventivo di esercizio e il bilancio consuntivo di esercizio dovranno es­sere inviati al Comitato dei Garanti il quale potrà’ formulare le proprie osservazio­ni.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione del patri­monio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per la utilizzazione delle dette rendite annuali attraverso le quali la Fonda­zione perseguirà gli scopi sociali.

Art. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

  1. a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
  2. b) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono de­liberati;
  3. c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione ed il persegui­mento dei suoi scopi;
  4. d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendano necessarie;
  5. e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Au­torità Tutorie;
  6. f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
  7. g) nomina il direttore sentito il Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presiden­te piu’ anziano di eta’.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi ne­cessario e ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata diramato almeno quindici giorni prima, con l’indicazio­ne dell’ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o con po­sta elettronica certificata.

Art. 11

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese, quando lo statuto non preveda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono esse­re trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinare i compiti e la eventuale retribuzione.

Art. 14

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun com­penso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione di uf­ficio.

Art. 15

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e ter­mina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 16 Il Comitato dei Garanti

16.1 Il Comitato dei Garanti e’ composto da tre membri effettivi e uno supplente scelti tra persone dedite alla tutela dei valori della deportazione e della Resistenza preferibilmente tra i superstiti dei campi di annientamento nazisti e i loro familiari e discendenti.

Esso viene nominato dal Consiglio Nazionale dell’ANED e resta in carica per quat­tro anni.

16.2 Il Comitato dei Garanti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministra­zione; formula osservazioni sui bilanci, sulla nomina dell’Organo di Controllo e dà, unitamente al Comitato Storico Scientifico, il suo parere sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Il Direttore

Al direttore e’ affidata la conduzione, la direzione amministrativa e la gestione ese­cutiva della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Storico Scientifico senza diritto di voto.

I compensi annuali al direttore per l’attività svolta sono deliberati dal c.d.a..

Art.18  L’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale. Ai componenti dell’Organo di Con­trollo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo di Con­trollo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo collegiale è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei Revisori Le­gali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispet­to dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto or­ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell’organismo di vigilanza.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro, a meno che il Consiglio di Ammini­strazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o a una so­cietà di revisione iscritti nell’apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza del­le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del moni­toraggio svolto dall’Organo di Controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chie­dere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su deter­minati affari.

I compensi all’Organo di Controllo e/o per l’attività di Revisore Legale dei conti so­no deliberati dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. L’Organo di Con­trollo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza il Comitato Storico Scientifico, composto dal Presidente della Fondazione e da un minimo di tre a un massimo di sette membri, scelti fra personalità la cui collaborazione sia funzionale agli elevati scopi della Fondazione. Il Comitato Storico Scientifico elegge al suo in­terno il Presidente al quale competono la convocazione e la gestione del Comitato stesso.

19.2 Il Comitato Storico Scientifico ha funzioni consultive e propositive.

Esso si riunisce in seguito a convocazione, con lettera raccomandata, con posta elet­tronica certificata o con telegramma del Presidente almeno due volte all’anno e o­gni qualvolta sia ritenuto opportuno o necessario, per chiederne un parere o rece­pirne una proposta, in particolare per l’esercizio delle funzioni previste dal prece­dente art. 16.2.

Art. 20 

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo socia­le competente operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituziona­li o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favore­vole previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 lu­glio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell’Organismo di controllo di cui all’art. 3, com­ma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per con­seguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 21 Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.

 

 

Approvato, 16 Marzo 2026

Iscrizione al RUNTS: – Decreto dirigenziale (rep. n. 170682; C.F. 97301030157) Fasc. n 8.5/2026/434, 10 aprile 2026